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Il diritto alla malattia (art. 2110 c.c.) trova un limite nella condotta volontaria, e quindi nella correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), del lavoratore dipendente.
La tutela della malattia del lavoratore trova garanzia e riconoscimento in quanto non derivi dal comportamento scientemente pericoloso del lavoratore.
Con la sentenza in commento, i giudici della Suprema Corte affermano il principio per cui i diritti che spettano per legge al lavoratore vanno sempre contemperati con l'obbligo del lavoratore stesso di comportarsi secondo i principi generali di correttezza e di buona fede.
Nello specifico, un lavoratore chiedeva ed otteneva un periodo di ferie, comunicando al proprio datore che tale periodo gli sarebbe servito per accudire la madre malata, e recandosi invece in un luogo esotico (Madagascar), ove aveva già contratto la medesima malattia durante precedenti soggiorni per ferie.
Ricevendo la nuova comunicazione di malattia, il datore di lavoro licenziava il proprio dipendente, contestandogli (per quel che qui interessa): a) di avere utilizzato delle ferie concesse diversamente dai motivi per i quali erano state richieste; b) di essersi recato nello stesso luogo, ove già in precedenza aveva contratto la medesima malattia, non curandosi delle conseguenze che sarebbero derivate alla sua salute, e quindi alla sua abilità a svolgere il proprio lavoro.
La Corte di Cassazione, confermando le sentenze di merito, ha respinto il ricorso del lavoratore, osservando che, siccome la norma ex art. 2110 (diritto al mantenimento del posto e della retribuzione durante il periodo di malattia) "riversa (…) sul datore di lavoro il rischio della temporanea impossibilità lavorativa (…) [n]e consegue che tale norma deve essere armonizzata con i principi di correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. che devono presiedere all'esecuzione del contratto, i quali assumono rilevanza non solo sotto il profilo del comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di prestazione ma anche sotto il profilo delle modalità di generico comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritti e obblighi. (…) Alla stregua di tali principi il lavoratore deve comunque astenersi da comportamenti che possano ledere l'interesse del datore di lavoro alla corretta esecuzione della prestazione lavorativa dedotta in contratto."
Stante il diritto del datore di lavoro alla effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, la tutela della malattia del lavoratore trova garanzia e riconoscimento in quanto non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore, il quale abbia assunto scientemente un rischio elettivo particolarmente elevato nel comportamento causativo della malattia.
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