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Con sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno sancito un fondamentale principio di diritto. In particolare, è stato chiarito come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione a metà del termine di costituzione dell'opponente discenda automaticamente dalla mera proposizione dell'opposizione medesima. In merito, infatti, l'articolo 645 c.p.c. prescrive il dimezzamento dei termini a comparire in ogni caso di opposizione. Qualora l'opponente, tuttavia, assegni un termine di costituzione superiore a quello legale, è facoltà dell'opposto chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 163bis c.p.c..
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