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La sentenza in commento rappresenta una delle prime applicazioni del c.d. "collegato lavoro" (L 183/2010), e risulta interessante sotto il profilo delle nuove sanzioni conseguenti all'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro.
L'art. 183 del Collegato Lavoro stabilisce infatti che "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604". I commenti a tale novella legislativa si sono divisi tra coloro che sostengono che tale sanzione pecuniaria sia sostitutiva o comunque alternativa all'obbligo di reintegrazione del lavoratore (illegittimamente assunto a tempo determinato), e quanti invece sostengono che tale sanzione sia aggiuntiva e quindi si cumuli alla reintegrazione nel posto di lavoro. Per il vero, questa seconda lettura pare suffragata sia dall'incipit stesso della norma (che recita: "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato", non limitandosi ad un generico riferimento all'apposizione illegittima del termine), dai lavori preparatori e anche dall'interpretazione recentemente fornitane dal Ministero del Lavoro. A ciò, si aggiunga la giurisprudenza sviluppatasi negli anni in tema di risarcimento del danno per il periodo, compreso tra cessazione del contratto e reintegrazione nel posto di lavoro, in cui il lavoratore non lavora e non percepisce alcun reddito.
Invero, ponendosi in linea coi copiosi precedenti, la sentenza del giudice del lavoro di Roma sposa la seconda interpretazione, per la quale - nel caso di illegittima apposizione del termine a un contratto di lavoro - la sanzione pecuniaria si aggiunge, senza sostituirla, alla sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: "(…) non resta che concludere affermando l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (…) con l'obbligo per la società convenuta di ripristinare il rapporto riammettendo in servizio la parte ricorrente. Tanto precisato, deve aggiungersi, quanto alle conseguenze economiche della decisione, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in tema di nullità della clausola di apposizione del termine, per i periodi c.d. non lavorati non esiste un obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, ma solamente un obbligo risarcitorio (parametrato alla retribuzione non percepita) a partire dal momento in cui il lavoratore ha messo a disposizione le proprie energie lavorative. Peraltro, è ormai entrata in vigore la legge 4 novembre 2010 n. 183 (…) Deve quindi applicarsi (…) L'obbligo risarcitorio e di ripristino del rapporto di lavoro grava [sulla società convenuta]". Tale lettura pare anche la più conforme alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 214/2009, che aveva dichiarato illegittima quella disposizione del d.lgs. 368/2001 che limitava la tutela del lavoratore alla sola corresponsione dell'indennità economica il luogo della conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.
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