|
Constatazione amichevole di incidente stradale: il modulo blu C.A.I. o C.I.D., anche se viene firmato dal responsabile del danno e proprietario del veicolo, non fa piena prova contro di lui (Cass. civ., sez. III, 20352/2010)
Secondo la decisione in commento, la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cid o cai), e resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice come confessione resa da uno solo dei litisconsorti necessari. In punto di diritto, infatti, deve applicarsi il comma 3 dell'art. 2733 c.c., in base al quale la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari va comunque valutata dal giudice.
Nel caso di specie, litisconsorti necessari, entrambi convenuti in giudizio, erano il proprietario del veicolo e danneggiante e la sua compagnia di assicurazione. Secondo i principi generali, la confessione od ammissione di una delle parti convenute non ha valore di prova testimoniale o confessoria a discapito dell'altra parte convenuta.
Quindi, il modulo di costatazione amichevole, pur se compilato dal responsabile del danno, non fa piena prova del fatto e della responsabilità, ma il giudice è chiamato a valutarlo unitamente alle altre circostanze.
Non è pertanto sufficiente la semplice ammissione dell'assicurato, perché la sua assicurazione RCA venga condannata al risarcimento dei danni patiti dal terzo.
|